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REGIO DECRETO-LEGGE 17 aprile 1931, n. 589

Disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radiodiffusione. (031U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1823 (in G.U. 20/02/1932, n. 42).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-6-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta la necessità e l'urgenza di modificare le norme del Regio decreto-legge suddetto al fine di migliorare e sviluppare il servizio delle radioaudizioni circolari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La concessione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, viene estesa anche alle Colonie italiane della Somalia e dell'Eritrea.
Nella concessione stessa vengono inoltre compresi, senza esclusività, i servizi di radiofotografia e radiovisione, semprechè fatti a scopo di trasmissioni circolari destinate a tutto il pubblico.
Oltre quindi alle trasmissioni di cui al 1° capoverso dell'art. 7 del capitolato d'oneri dell'Ente concessionario, allegato al Regio decreto-legge sopracitato, e per tutta la durata della concessione, le stazioni dell'Ente concessionario potranno effettuare trasmissioni a scopo di radiofotografia e radiovisione circolare, in conformità di quanto è stabilito al 1° capoverso del presente articolo.
Le tariffe e i diritti dell'Ente concessionario per l'esercizio dei servizi di radiofotografia e radiovisione e la partecipazione ad essi da parte dello Stato verranno fissati a mezzo di particolari convenzioni fra lo Stato e l'Ente concessionario.