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LEGGE 6 gennaio 1931, n. 599

Nuove norme sulla censura teatrale. (031U0599)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-6-1931 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state approvate, sotto il riflesso della morale e dell'ordine pubblico, dal Ministero dell'interno, al quale saranno comunicate.
Il Ministro può sentire il parere di una speciale Commissione composta dal capo della Polizia, che la convoca e la presiede, da un rappresentante del Ministro per l'educazione nazionale, dall'avvocato generale presso la Corte di appello di Roma, da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista dal capo della Divisione polizia amministrativa, da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, questi sono sostituiti da chi ne fa le veci.
In via normale, la decisione del Ministero sarà presa in un termine non superiore a quindici giorni.