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REGIO DECRETO 13 novembre 1930, n. 1942

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Legnago in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. (030U1942)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  28-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563, col quale l'Amministrazione di parte delle scuole elementari e popolari della provincia di Verona è stata affidata al Consiglio scolastico della provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915;
Veduto che a carico del comune di Legnago, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 47.651,11;
Veduto che alcune scuole del predetto comune di Legnago, già inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritti al Monte pensioni governativo;
Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale del Veneto e del podestà del comune di Legnago, con le quali il contributo predetto viene elevato:
a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915,
a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per

la educazione nazionale, di concerto con quello le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contributo scolastico che il comune di Legnago, della provincia di Verona, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 47.651,11 col R. decreto 18 febbraio 1915, n. 563, è elevato come appresso:

a L. 47.736,91 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1918;

a L. 47.822,71 dal 1° ottobre 1918.