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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1859

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (030U1859)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  22-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Genova approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, numero 3510, e 31 ottobre 1929, n. 2396;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, 25 ottobre 1928, n. 3510, e 31 ottobre 1929, n. 2396, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Seno `soppressi gli articoli da 119 a 123, 132, 134. In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 2. - Il quarto comma, concernente le lauree conferite dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così modificato:
«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce sette lauree:
in matematica;
in fisica;
in chimica;
in scienze naturali;
in chimica tecnica;
mista in scienze fisiche e matematiche;
mista in scienze naturali e chimiche».
Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:

«Art.

6. - Il provento delle sopratasse d'esami pagate dai laureati iscritti alle Scuole di perfezionamento costituisce un fondo a parte che sarà erogato a titolo di propine a favore degli esaminatori di ciascuna Scuola». Dopo l'art. 9 (già 8) è aggiunto il seguente:

Art. 1

«Art. 10. - Lo studente può passare da una ad altra Facoltà o Scuola dell'Università o trasferirsi ad altra Università o Istituto superiore, purché ne faccia domanda entro il 31 dicembre.
Trascorso questo termine il rettore potrà rilasciare il foglio di congedo soltanto in casi eccezionali, qualora il trasferimento sia giustificato da gravi ragioni che lo studente abbia comprovato con documenti.
In ogni caso non sarà rilasciato il foglio di congedo allo studente che non sia in regola col pagamento delle tasse scolastiche».
Art. 17 -(già 15). - È sostituito con il seguente:
«Gli esami di profitto e gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».
Dopo l'art. 20 (già 18) è aggiunto il seguente:
« Art. 21. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».
Art. 22 (già 19). - Vengono apportate le seguenti modificazioni:
I. Il primo alinea è sostituito con il seguente: « Le materie di insegnamento della Facoltà di giurisprudenza per la laurea in giurisprudenza sono le seguenti»:
II Le denominazioni degli insegnamenti di «storia degli istituti economici (con particolare riguardo al diritto commerciale) e delle dottrine economiche», di «teoria generale dello Stato» e di «diritto coloniale», di cui ai numeri 20, 29 e 31, sono rispettivamente così modificate:
«20. Storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi»;
«29. Sociologia e teoria generale dello Stato»;
«31. Politica e diritto coloniale».
III. Sono aggiunti, con i numeri 32 e 33, gli insegnamenti di «diritto agrario» e di «organizzazione della produzione e del lavoro».
Art. 25 (già 22). - È sostituito con il seguente:
«Le materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza per la laurea in scienze politiche, economiche e sociali sono le seguenti:
1. Introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile (biennale);
2. Diritto commerciale (biennale);
3. Diritto costituzionale e scienza politica;
4. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (triennale);
5. Diritto internazionale;
6. Diritto penale, esclusa la procedura penale (biennale);
7. Storia del diritto italiano (nella parte relativa al diritto pubblico);
8. Diritto ecclesiastico;
9. Filosofia del diritto;
10. Statistica;
11. Economia politica (biennale);
12. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
13. Storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi;
14. Legislazione sociale;
15. Ragioneria pubblica dello Stato;
16. Politica economica;
17. Demografia e politica demografica;
I8. Geografia (presso la Facoltà di lettere e filosofia);
19. Diritto sindacale e corporativo;
20. Diritto del lavoro;
21. Storia delle dottrine politiche;
22. Sociologia e teoria generale dello Stato;
23. Diritto pubblico comparato;
24. Politica e diritto coloniale;
25. Diritto agrario;
26. Organizzazione della produzione e del lavoro.
Per il conseguimento della laurea in scienze politiche economiche e sociali, lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero complessivo delle materie non sia inferiore a 18. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in nessun caso essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà di giurisprudenza.
Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non stato iscritto ad almeno tre materie.
Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto commerciale, diritto costituzionale e scienza politica, diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, diritto internazionale, diritto penale, storia del diritto italiano, diritto ecclesiastico e legislazione sociale, ove non abbia superato l'esame di introduzione alle scienze giuridiche e istituzioni di diritto civile, né potrà sostenere gli esami di scienza delle finanze e diritto finanziario, storia delle dottrine e degli istituti economici e corporativi, ragioneria pubblica e contabilità dello Stato, politica economica, demografia e politica demografica, se non abbia superato gli esami di statistica e di economia politica».
Dopo l'art. 38 (già 35) è aggiunto il seguente:
«Art. 39. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un corso superiore per i dirigenti sindacali.
Un regolamento, proposto dalla Facoltà ed approvato dal Ministero dell'educazione nazionale e dal Ministero delle corporazioni, determinerà l'ordinamento e il funzionamento di tale corso».
Art. 42 (già 38). - È sostituito con il seguente:
«Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno superato gli esami di profitto in almeno 22 materie scelte fra quelle elencate all'art. 40.
Il numero di insegnamenti che gli studenti devono frequentare in ciascuno dei sei anni di corso non può essere inferiore a tre».
Art. 105 (già 101). - È sostituito con il seguente:
«Gli studenti non potranno essere ammessi né agli esami di laurea in lettere né agli esami di laurea in filosofia se non avranno prima superato gli esami di profitto in almeno 12 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 102 o fra quelle insegnate in altre Facoltà. La scelta delle materie appartenenti ad altra Facoltà deve, però, essere approvata dalla Facoltà di lettere, ma, in nessun caso il numero complessivo di tali materie può essere superiore a tre.
Gli studenti devono dichiarare all'inizio del secondo anno se intendono conseguire la laurea in lettere o in filosofia, e, nel primo caso, all'inizio del terzo anno, devono dichiarare in quale dei seguenti gruppi:
letterario moderno,
letterario classico,
storico-geografico,
intendono conseguire la laurea in lettere».
Art. 120 (già 116). - L'indicazione dell'insegnamento di «chimica industriale», di cui al numero 30, è modificata in quella di «chimica industriale e tecnologia chimica».
Sono soppressi gli insegnamenti di «Meccanica applicata alle costruzioni», di « Meccanica applicata alle macchine (cinematica e dinamica applicata) » e di « Architettura tecnica », di cui ai numeri 39, 40 e 41, e in conseguenza è modificata la numerazione dei sei insegnamenti successivi.
Sono poi aggiunti, coi numeri 45, 46, 47 e 48, i seguenti quattro nuovi insegnamenti:
«Metallurgia e metallografia;
Impianti industriali;
Chimica applicata;
Chimica agraria».
Art. 122 (già 118). - È sostituito con il seguente:
«Lo studente è libero di modificare i piani di studi consigliati sostituendo ad una o più fra le materie in essi indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:
per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 3, 9 a 19 e 36 e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica;
per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 a 4, 9 a 21, 28, 32, 36 e 38 e inoltre frequenti per un biennio il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;
per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'articolo 120 ai numeri 1 a 5, 7, 21, 22, 30, 37, 39 a 41 e la chimica farmaceutica e tossicologica (della Scuola di farmacia) e inoltre frequenti per un anno il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici: analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa;
per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 8, 22, 26, 32, 33, 40, 41, 44 e la fisiologia e la chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per un anno ciascuno i laboratori di fisica e di chimica, per due anni uno dei laboratori di scienze naturali, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, gli altri quattro laboratori di scienze naturali, superando, nel secondo biennio, due esami pratici, uno dei quali sulle materie biologiche e l'altro su quelle abiologiche;
per la laurea in chimica tecnica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie, scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 4, 21, 22, 30, 37 a 40, 43, 45, 46 e 48 o anche fra quelle che la Facoltà segnali doversi frequentare presso la Regia scuola d'ingegneria navale, ed inoltre frequenti per quattro anni il laboratorio di chimica sostenendone i relativi esami teorico-pratici (analisi per via secca, analisi per via umida, analisi quantitativa), per un anno il laboratorio di fisica ed uno a scelta dei laboratori speciali, sostenendo in ogni caso il relativo esame pratico;
per la laurea mista in scienze fisiche e matematiche: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 3, 9 a 20 e 36 e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di fisica sostenendone il relativo esame pratico e per un anno il laboratorio di chimica;
per la laurea mista in scienze naturali e chimiche: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie scelte fra quelle elencate all'art. 120 ai numeri 1 a 8, 21, 22, 30, 32, 33, 39 a 41 e la fisiologia e chimica biologica (della Facoltà di medicina e chirurgia) e inoltre frequenti per due anni il laboratorio di chimica superando una prova di analisi qualitativa, per un anno il laboratorio di fisica, e, per un periodo di tempo da stabilirsi dalla Facoltà, ciascuno dei cinque laboratori di scienze naturali, superando nel secondo biennio una prova pratica o sulle materie biologiche o su quelle abiologiche (a scelta)».
Art. 131 (già 133). - È sostituito con il seguente:
«Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea in chimica e farmacia deve frequentare e superare gli esami in almeno 12 materie che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa».
Art. 132 (già 135). - È sostituito con il seguente:
«Lo studente, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, deve frequentare e superare l'esame in almeno 9 materie, che può scegliere fra quelle elencate nell'art. 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina, che saranno annualmente indicate dalla Scuola nel proprio manifesto. Egli deve inoltre seguire i corsi di esercitazioni proposti dalla Scuola stessa».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1931 Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 134. - Ferzi.