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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1844

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (030U1844)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  15-2-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Palermo approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, e 31 ottobre 1929, n. 2477, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 42, 43, 56, 82 e quelli dal 128 al 134.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno ulteriormente disposte, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 21. - È sostituito con il seguente:
«Gli esami di profitto, gli esami di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».
Dopo l'art. 28 è aggiunto il seguente:
«Art. 29. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».
Art. 37 (già 36). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza è aggiunto, con il n. 35, l'insegnamento di «Fonti del diritto antico e medioevale».
Art. 43 (già 44). - È sostituito con il seguente:
«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 37 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, a condizione però che il numero delle materie non sia inferiore a 20 tanto se egli aspiri alla laurea in giurisprudenza, tanto se aspiri alla laurea in scienze economiche, sociali e politiche. Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve, in ogni caso, essere superiore a tre e la loro scelta dovrà essere approvata dalla Facoltà.
Nessun anno di corso sarà valido ove lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre materie».
Art. 46 (già 47). - Nell'elenco delle materie della Scuola di perfezionamento in diritto romano è aggiunto l'insegnamento di: «Fonti del diritto antico e medioevale».
Art. 54 (già 55). - Il primo comma è sostituito con il seguente:
«Gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia, trascorso il primo biennio comune, si distribuiscono, ai fini dei diversi tipi di laurea, nelle sei sezioni seguenti:
di filologia classica;
di filologia romanza;
di lingue e letterature straniere moderne, suddivisa in due gruppi:
A) per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura inglese o tedesca;
B) per la laurea in lettere con dissertazione di letteratura francese o spagnuola;
di storia e geografia, suddivisa in tre gruppi:
A) per la laurea in lettere con dissertazione di storia antica;
B) per la laurea in lettere con dissertazione di storia moderna;
C) per la laurea in lettere con dissertazione di geografia;
di filosofia;
di filosofia e storia».
Art. 55 (già 57). - È sostituito con il seguente:
«Lo studente, che segue l'ordine di studi consigliato dalla Facoltà in un determinato anno, ha il diritto di continuarlo negli anni successivi anche se la Facoltà creda di modificarlo».
Art. 56 (già 58). - Il primo comma è così modificato:
«Lo studente, che non segua l'ordine di studi consigliato dalla Facoltà col manifesto degli studi dell'anno in cui si è iscritto, dovrà, per presentarsi agli esami di laurea, aver sostenuto:
a) nel primo biennio tre esami su corsi biennali e sei su corsi annuali;
b) nel secondo biennio, oltre all'esame di cultura per l'ammissione alla sezione scelta: per le sezioni di filologia classica, filologia romanza, lingue e letterature straniere moderne, otto esami su corsi annuali; per le sezioni storico-geografica e di filosofia, nove esami su corsi annuali.
Lo studente può sempre sostituire due esami annuali con un esame biennale e può rinnovare nel secondo biennio le iscrizioni ai corsi seguiti nel primo biennio.
Gli esami di lingue straniere debbono essere sempre accompagnati dalla frequenza al rispettivo lettorato».
Art. 66 (già 68). - Sono apportate le seguenti modificazioni:
I. Nel primo comma sono soppresse le parole «e non continuati nel secondo»;
II. La lettera b) viene sdoppiata nelle due seguenti:
b) per la Sezione di filologia romanza un esame di cultura su questo gruppo di materie: lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, storia moderna;
c) per la Sezione di lingue e letterature straniere moderne un esame di cultura su questi gruppi di materie: per il gruppo A): lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, letteratura inglese o tedesca; per il gruppo B): lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, letteratura francese o spagnuola».
In conseguenza di tale sdoppiamento le lettere successive vengono modificate in d), e), f).

Art.

80 (già 83). - È sostituito con il seguente: «Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare gli esami, durante il corso universitario, in non meno di 22 materie, il cui insegnamento abbia durata almeno annuale».

Art. 1

Art. 105 (già 108). - Nell'elenco degli istituti, laboratori e gabinetti scientifici annessi alla Facoltà di scienze, la dicitura del numero 10 «biblioteca matematica» è modificata in quella di «Istituto di matematica».

Dopo il suddetto articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 106. - L'Istituto matematico ha lo scopo di promuovere studi e ricerche di matematica.

L'attività dell'Istituto consiste in esercitazioni, conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche ed in quanto altro possa servire allo scopo sopraindicato.

L'Istituto di matematica ha un Consiglio direttivo costituito dai professori di ruolo della Facoltà che impartiscono insegnamenti di matematica ed è presieduto da un direttore nominato in seno al Consiglio della Facoltà stessa.

Il direttore resta in carica due anni e può essere confermato.

All'attività dell'istituto possono partecipare gli studenti iscritti ai corsi del secondo biennio della Facoltà ed anche estranei che si interessano agli studi di matematica, previa autorizzazione del direttore.

Il Consiglio direttivo può stabilire una contribuzione annuale di frequenza, che sarà approvata dalla Facoltà e dal Consiglio di amministrazione.

All'Istituto rimane annessa la biblioteca di matematica ed è affidato il materiale didattico, destinato ai corsi di matematica».

Art. 127 (già 136). - Il primo comma ed i primi tre capoversi sono sostituiti con i seguenti:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più materie in esso indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33 e i corsi di elettrotecnica e di idraulica della Regia scuola di ingegneria;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1 a 4, 9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica tecnica ed elettrotecnica della Regia scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno;
per la laurea mista in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 104 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della Regia scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno».

In fine dell'articolo, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente:

«In ogni caso lo studente, nel sostituire materie indicate come biennali o triennali nei piani di studio consigliati dalla Facoltà, deve scegliere per ciascuna di esse almeno due o rispettivamente tre materie annuali».

Art. 128 (già 137). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti, iscritti al biennio propedeutico per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria, ove non seguano il piano di studi proposto dalla Facoltà, devono uniformarsi alle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977».

Art. 147 (già 156). - È sostituito con il seguente:

«Per conseguire il diploma in farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno dieci materie scelte fra quelle elencate negli articoli 140 e 141 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 146 (lettera a).

Il 4° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola, frequentare qualche corso».

Art. 148 (già 157). - È sostituito con il seguente:

«Per conseguire la laurea in chimica e farmacia lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate negli articoli 140 e 141 e frequentare le esercitazioni di cui all'art. 146 (lettera b).

Il 5° anno (anno solare) è dedicato alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata. Durante tale anno lo studente potrà, in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della Scuola, frequentare qualche corso».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 110. - Mancini.