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LEGGE 8 gennaio 1931, n. 17

Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radio-goniometrico e dell'impianto trasmittente ad onde corte sulle navi mercantili. (031U0017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1931 al: 21-12-2008
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Art. 1



L'obbligo dell'impianto radiogoniometrico stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1095, è esteso alle navi da passeggeri ed alle navi cisterna destinate al trasporto di combustibile liquido, che compiano viaggi oltre Costantinopoli e che abbiano l'obbligo dell'impianto radiotelegrafico.

Sono esonerate dall'obbligo dell'impianto radiogoniometrico le navi che, pur oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e il Canale di Suez, non si spingano oltre Casablanca e Lisbona nell'Atlantico e Kosseir nel Mar Rosso.