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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1772

Modifiche allo statuto della Regia università di Parma. (030U1772)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-2-1931 al: 9-2-2011
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Parma approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle Autorità accademiche della Regia università predetta ;

Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Parma approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, è modificato nel modo seguente:

a) sono soppressi gli articoli 12, 25, 38, 44 e 50. In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta che sarà disposta dopo l'art. 6 è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

b) dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

« Art. 7. - Le Facoltà e la Scuola propongono i singoli piani di studio che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie stabilito per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma.

Gli studenti possono sostituire non più di due materie insegnate nella propria Facoltà o Scuola con altrettante insegnate nell'altra Facoltà o nella Scuola, e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà o Scuola al principio dell'anno accademico.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non siasi iscritto ad almeno tre materie ».

c) l'art. 12 (già 11) è sostituito con il seguente :

« La dissertazione scritta per l'esame di laurea e gli argomenti delle tesi orali devono essere presentati alla segreteria almeno dieci giorni prima di quello fissato per la sessione di laurea ».

d) art. 25 (già 26). - È sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 19 materie, scelte fra quelle enumerate nell'art. 22 ».

e) art. 37 (già 39). - È sostituito con il seguente:

« Gli studenti non potranno essere ammessi agli esami di laurea se non avranno preso iscrizione e superato gli esami di profitto in almeno 23 materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 35 ».

f) art. 41 (già 43). - È sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della Scuola di farmacia sono le seguenti:

A) Materie di insegnamento :

1. Fisica sperimentale;

2. Chimica generale inorganica ;

3. Chimica organica;

4. Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica;

5. Chimica farmaceutica e tossicologica organica;

6. Chimica bromatologica ;

7. Mineralogia con esercizi;

8. Botanica ;

9. Zoologia e anatomia comparata ;

10. Farmacognosia e materia medica;

11. Chimica fisica ;

12. Igiene con esercizi ;

13. Chimica biologica ;

14. Tecnica e legislazione farmaceutiche ;

15. Matematica per i chimici.

B) Esercitazioni per il corso di laurea :

1. Esercizi di botanica ;

2. Esercitazioni di chimica inorganica ;

3. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa ;

4. Esercitazioni di fisica ;

5. Esercitazioni di chimica bromatologica, tossicologica e zoochimica ;

6. Esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti ;

7. Esercitazioni di farmacognosia ;

8. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa ;

9. Esercitazioni di chimica organica.

C) Esercitazioni per il corso di diploma :

1. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa ;

2. Esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti ;

3. Esercitazioni di chimica analitica volumetrica ;

4. Esercitazioni di fisica ;

5. Esercitazioni di botanica ;

6. Esercitazioni di farmacognosia ;

7. Esercitazioni di chimica inorganica ».

g) art. 42 (già 45). - È sostituito con il seguente :

« Per conseguire la laurea in chimica e farmacia gli studenti devono prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 12 insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'art. 41, lettera A); e seguire inoltre, superandone gli esami, sei corsi di esercitazioni pratiche scelte fra quelle indicate all'art. 41, lettera B, purché fra queste siano sempre comprese le esercitazioni di chimica analitica quantitativa, le esercitazioni di chimica farmaceutica e le esercitazioni di fisica ».

h) art. 43 (già 46). - È sostituito con il seguente:

« Per adire all'esame di laurea lo studente deve presentare una tesi scritta di argomento preferibilmente sperimentale e possibilmente concordato con un professore ufficiale. Deve, inoltre, sostenere un colloquio di ammissione alla laurea davanti ad apposita Commissione composta dal direttore della Scuola, dal professore di chimica farmaceutica, dal professore di chimica generale e da un libero docente in chimica generale o in chimica farmaceutica ».

i) art. 46 (già 49). - Le lettere b), c), d), sono modificate, rispettivamente, nel modo seguente :

« b) una prova di analisi quantitativa ;

c) una preparazione di chimica farmaceutica, un'analisi di medicamento o una ricerca di chimica bromatologica o di chimica tossicologica, a sorte;

d) discussione orale sulle prove pratiche e sulla tesi di cui all'art. 43 ».

l) art. 47 (già 51). - È sostituito con il seguente:

« Per conseguire il diploma in farmacia gli studenti devono prendere iscrizione e superare gli esami in almeno nove insegnamenti teorici scelti fra quelli elencati all'articolo 41, lettera A), e seguire inoltre, superandone gli esami, quattro corsi di esercitazioni pratiche scelte fra quelle indicate all'art. 41, lettera C), purché fra queste siano sempre comprese le esercitazioni di chimica analitica qualitativa e le esercitazioni di chimica farmaceutica e analisi dei medicamenti ».

m) art. 49 (già 53). - È sostituito con il seguente:

« La Commissione dell'esame di diploma si compone per la prima parte di 7 membri, fra i quali devono essere almeno 5 professori ufficiali e un libero docente, e per la seconda parte di 9 membri, fra i quali devono essere almeno sei professori ufficiali, un libero docente e un provetto farmacista ».

n) art. 51 (già 55). - È sostituito con il seguente:

« I laureati in chimica, in chimica industriale e in ingegneria chimica sono ammessi al 5° anno per la laurea in chimica e farmacia, o al 4° anno per il diploma in farmacia.

I laureati in fisica, in scienze naturali, in medicina e chirurgia, in agraria e in medicina veterinaria o coloro che sono provvisti di lauree miste, possono essere ammessi al 3° anno per la laurea in chimica e farmacia o al 3° anno per il diploma in farmacia.

I diplomati in farmacia, che aspirino alla laurea in chimica e farmacia, sono ammessi al 3° anno ».

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 47. - Mancini.