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REGIO DECRETO 6 novembre 1930, n. 1490

Modificazioni al regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi. (030U1490)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-12-1930 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In caso di trapasso di gestione, l'Amministrazione del lotto ha facoltà di fare obbligo al gestore del lotto subentrante di valersi del locale del predecessore fino alla scadenza o risoluzione del contratto in corso.

Dal contratto di affitto deve risultare che il locatore riconosce all'Amministrazione il diritto di farvi subentrare la persona incaricata della nuova gestione.

Il contratto deve essere comunicato all'Intendenza di finanza - Ufficio lotto - perché possa accertare l'inclusione di tale clausola.