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REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 773

Modifica del secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, modificato dal R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, riguardante disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene. (030U0773)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-7-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, contenente disposizioni varie per l'insegnamento dell'igiene;
Veduto il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, che modifica il comma 2° dell'art. 4 del decreto sopracitato;
Uditi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Al secondo comma dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, modificato dal R. decreto 19 settembre 1921, n. 1620, è sostituito il seguente:

«Ciascuna Università stabilirà, anno per anno, la somma che gli ammessi al corso dovranno pagare a titolo di contributo a tutte le spese per il funzionamento del corso.

«Tale somma, che non potrà superare le L. 500, sarà versata alla cassa dell'Università».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 297, foglio 65. - Mancini.