stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 240

Modifica al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626. (030U0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-4-1930 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA
Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni:
Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626:

Al paragrafo 40, dopo il primo capoverso, aggiungere:

«Per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale e di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, le Commissioni che compilano i suddetti specchi di proposte d'avanzamento saranno sempre presiedute dai comandanti di legione o reparti corrispondenti».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Gazzera.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 209. - Mancini.