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REGIO DECRETO 21 novembre 1929, n. 2406

Consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, ai sensi degli articoli 11 e 13 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, per la diretta amministrazione delle scuole elementari dell'ex comune di Ferrazzano. (029U2406)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-3-1930 al: 15-10-1932
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 marzo 1928, n. 822, col quale il comune di Ferrazzano è stato aggregato al comune di Campobasso e che, conseguentemente, gli insegnanti elementari del suddetto Comune sono passati a tutti gli effetti dall'amministrazione del Regio provveditorato agli studi di Campobasso alla diretta amministrazione del comune autonomo di Campobasso, a decorrere dal 1° luglio 1928;
Visto l'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, col quale le disposizioni contenute nel 3° e 4° comma dell'art. 1 della stessa legge, per quanto riguarda i concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai Comuni che hanno la diretta amministrazione delle scuole elementari, si applicano anche per le scuole amministrate dai Regi provveditorati agli studi nei Comuni aggregati ad altri che abbiano invece la diretta amministrazione delle scuole;
Visto il 3° comma dello stesso art. 1 della citata legge, per il quale i concorsi e rimborsi dello Stato da corrispondersi ai Comuni Suddetti sono consolidati nella differenza fra la spesa effettivamente sostenuta, per le scuole predette dall'Amministrazione regionale scolastica e direttamente dal Ministero per le scuole non classificate e i contributi dovuti dai Comuni per effetto dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;
Visti gli atti trasmessi dal Regio provveditore agli studi di Campobasso dai quali risulta che nell'esercizio 1927-1928 quell'Amministrazione scolastica per la gestione delle scuole elementari del comune di Ferrazzano sostenne l'effettiva spesa di lire 65,993.14;
Visto che nello stesso esercizio finanziario il Ministero della educazione nazionale non sostenne nessuna spesa per la gestione di scuole non classificate in detto Comune;
Visti i Regi decreti 27 agosto 1915, n. 1085, 1° luglio 1926, n. 1474, e 16 settembre 1926, n. 1885, coi quali, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e degli articoli 18 e 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1722, furono rispettivamente consolidati e liquidati a carico del comune di Ferrazzano, ora aggregato al comune di Campobasso, i corrispondenti contributi di lire 3709,87, L. 4000 e L. 2400;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il consolidamento del contributo annuale dovuto dallo Stato al comune di Campobasso, a titolo di concorsi e rimborsi scolastici, per la diretta amministrazione delle scuole elementari del comune aggregato di Ferrazzano, in applicazione dell'art. 11 della legge 14 giugno 1928, n. 1482, il cui ammontare rimane stabilito nella somma di L. 55,883.27 risultante dall'elenco annesso al presente decreto, a decorrere dal 1° luglio 1928.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 294, foglio 8. - Ferzi.