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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2386

Approvazione di varianti allo statuto della libera Università di Camerino. (029U2386)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, col quale fu approvato lo statuto della libera Università di Camerino;
Veduto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250, col quale furono approvate delle varianti allo statuto medesimo;
Vedute le nuove proposte delle Autorità accademiche della Università predetta;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

unico. Sono approvate le seguenti varianti allo statuto della libera Università di Camerino, approvato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2838, e modificato col R. decreto 20 settembre 1928, n. 2250:

Art. 1

Art. 10., 1° comma. Si sostituisce col seguente:

«Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti; alle istituzioni di diritto privato debbono essere dedicate quattro ore settimanali».

Art. 19.: al n. 3 si sostituisce:

«3. Istituzioni di diritto privato»;

dal n. 18 in poi si modifica nel modo seguente:

«18. Diritto sindacale e corporativo;

19. Diritto del lavoro;

20. Contabilità di Stato e nozioni di ragioneria pubblica;

21. Diritto agrario;

22. Medicina legale (corso semestrale);

23. Legislazione sanitaria e farmaceutica (corso semestrale);

24. Lingua tedesca (corso biennale)».

Art. 21.: si aggiunge il seguente comma finale: «Lo studente può modificare, entro i limiti di cui all'art. 20, il piano di studi proposto».

Art. 27.: al n. 5 si sostituisce: «Chimica farmaceutica e tossicologica inorganica»;

Si inserisce, col n. 6, l'insegnamento di «chimica farmaceutica e tossicologica organica»;

Si modifica per tutti i successivi insegnamenti la numerazione progressiva e al n. 21 si aggiunge:

«Chimica analitica (qualitativa e quantitativa)».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 293, foglio 88. - Mancini.