stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 11 gennaio 1930, n. 30

Estensione alla Cirenaica delle disposizioni del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, circa la raccolta ed il commercio dello sparto. (030U0030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-2-1930 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, relativo alla raccolta ed al commercio dell'alfa in Tripolitania;

Ritenuta la necessità di emanare analoghe norme per disciplinare la raccolta ed il commercio dello sparto «lygeum spartum» in Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni contenute negli articoli dall'1 all'11 e nell'art. 13 del R. decreto 8 gennaio 1914, n. 23, si applicano in Cirenaica nei riguardi dello sparto «lygeum spartum».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - De Bono.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei fonti, addì 8 febbraio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 293, foglio 35. - Mancini.