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REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1929, n. 1285

Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno. (029U1285)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 dicembre 1929, n. 2238 (in G.U. 21/01/1930, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  31-7-1929 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 9 luglio 1926, n. 1162, concernente l'ordinamento del servizio statistico;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche all'ordinamento predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia è istituto di Stato, con personalità giuridica e gestione autonoma, ed è posto alla diretta ed esclusiva dipendenza del Capo del Governo Primo Ministro.