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LEGGE 27 maggio 1929, n. 848

Disposizioni sugli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. (029U0848)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/06/1985)
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Testo in vigore dal:  23-6-1929 al: 2-6-1985
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Art. 1



Qualora il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che ragioni di carattere politico ostino alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo o di un coadiutore arcivescovile o vescovile con diritto di futura successione, sottopone il caso al Consiglio dei Ministri e quindi fa riservatamente le opportune comunicazioni all'autorità ecclesiastica, indicando tali ragioni, allo scopo di ottenere altra designazione, sulla quale sia possibile raggiungere l'accordo, ai termini dell'art. 19 del Concordato fra lo Stato italiano e la Santa Sede.