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REGIO DECRETO 4 aprile 1929, n. 600

Norme per le promozioni mediante esame ai gradi di ingegnere principale, geometra principale, primo disegnatore, primo assistente del Real corpo del Genio civile, primo ufficiale idraulico o di bonifica. (029U0600)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-5-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 21 a 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le promozioni ad ingegnere principale sono conferite, agli ingegneri, per un terzo dei posti mediante esami di concorso per merito distinto, e per altri due terzi mediante esame di idoneità.

Sono ammessi agli esami di merito distinto e all'esame di idoneità gli ingegneri i quali alla data del decreto che indice l'esame di concorso abbiano compiuto rispettivamente sei e otto anni di effettivo servizio nel grado di ingegnere compreso il servizio di prova, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Agli effetti dell'ammissione ai concorsi di merito distinto e di idoneità il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione statale è valutato come segue, ma, in ogni caso, per non più di quattro anni:

a) per intiero se prestato nei ruoli del gruppo A;

b) per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo B;

c) per metà se prestato nei ruoli del gruppo C.