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LEGGE 3 gennaio 1929, n. 16

Disposizioni integrative sui Consigli ed Uffici provinciali dell'economia. (029U0016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il presidente della Sezione lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia, di cui all'art. 7 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, è nominato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per l'interno.

Questa disposizione non si applica alle nomine che siano intervenute anteriormente alla pubblicazione della presente legge.