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REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1928, n. 3179

Norme per la tutela delle strade e per la circolazione. (028U3179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 marzo 1930, n. 230 (in G.U. 01/04/1930, n. 77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1929 al: 16-9-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerata la necessità urgente ed assoluta di modificare e di coordinare nell'interesse della pubblica incolumità le norme attualmente vigenti sulla polizia stradale, sulla circolazione nonché quelle sui veicoli a trazione meccanica e sui relativi conducenti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le comunicazioni, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, col Ministro per le finanze e col Ministro per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È vietato a chiunque di:

1° far cosa che rechi danno alla strada ed alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alterarne la forma ed invaderne il suolo;

2° danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori e le colonne miliari o chilometriche;

3° impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali delle strade e stabilirvi maceratoi di canapa e di lino;

4° impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade sui terreni più bassi;

5° condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe e i fossi stradali;

6° far scendere il bestiame sulla scarpa della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente;

7° condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorché in parte sieno sostenuti da ruote;

8° usare delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli strumenti aratori;

9° usare delle slitte quando le strade non siano coperte di ghiaccio o di neve;

10° aprire canali, fossi, o fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada è in rilevato, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea).

Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda;

11° costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada;

12° costruire fornaci, fucine o fonderie a distanza minore di 50 metri dal ciglio delle strade esterne agli abitati;

13° piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

a) per gli alberi, metri tre misurati dal confine della strada;

b) per le siepi, tenute all'altezza non maggiore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada.

In ogni caso, la distanza non può essere mai minore di un metro misurata dal ciglio della strada;

c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di m. 2.50 misurati dal ciglio esterno del fosso oppure dal piede della scarpa se la strada è in rilevato ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.

I limiti di distanza di cui ai numeri 10, 11 e 12 potranno essere ridotti in rapporto a strade e tratti di strada che abbiano andamento altimetrico o planimetrico particolarmente accidentato.

Il provvedimento è disposto su richiesta degli interessati dal capo del Compartimento per la viabilità, per le strade statali, o dall'ingegnere capo del Genio civile, per le altre strade.

Per le piantagioni presso le città o Comuni ad uso di pubblico passeggio, le distanze debbono essere stabilite in conformità dei piani approvati dall'autorità competente.

È in ogni caso vietato di eseguire costruzioni o piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate nelle precedenti disposizioni, quando si tratti di costruzioni o piantagioni in corrispondenza delle curve stradali di raggio inferiore a 100 metri, di incroci, biforcazioni, e ogni qualvolta sia riconosciuto, a giudizio insindacabile delle competenti autorità, che tali costruzioni o piantagioni possano ostacolare o ridurre il campo visivo che sarà ritenuto necessario a salvaguardare l'incolumità della circolazione nel tratto pericoloso.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cento a lire tremila.