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LEGGE 27 dicembre 1928, n. 2962

Riforma dell'Amministrazione provinciale. (028U2962)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1929 al: 15-12-2009
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Art. 1



L'Amministrazione di ogni Provincia è composta di un preside e di un Rettorato provinciale, costituito dal preside e dai rettori.

Il preside è coadiuvato da un vice preside, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.