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REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 2031

Riparto degli utili netti di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28. (028U2031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-10-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, che istituisce l'Ente autonoma per l'Acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, numero 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del
predetto Ente, approvato dai R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
Visto il R. decreto 3 marzo 1924, n. 287, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, col quale fu autorizzata la Cassa depositi e prestiti, a concedere mutui all'Ente autonomo medesimo per l'ultimazione dei lavori dell'Acquedotto pugliese;
Ritenuta l'opportunità di precisare quali utili netti dell'Ente autonomo debbano, fino all'esercizio 1927-28 compreso, essere devoluti all'ammortamento dei cennati mutui;
In virtù delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, recante provvedimenti sull'organizzazione degli uffici per l'esecuzione d'opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Per gli esercizi dal 1924-25 al 1927-28 incluso, gli utili netti di gestione dell'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese saranno ripartiti nel modo seguente:

a) 10 per cento al Consiglio d'amministrazione ed al personale;

b) 18 per cento al fondo di rinnovamento patrimoniale;

c) 13.50 per cento ad incoraggiamento per opere d'irrigazione;

d) 13.50 per cento per l'edilizia popolare di cui all'articolo 10 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, e per la costruzione degli uffici dell'Ente;

e) 45 per cento per l'ammortamento dei mutui della Cassa depositi e prestiti, autorizzati dal R. decreto-legge 3 marzo 1924, n. 287, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473.

La ripartizione dei detti utili per gli esercizi successivi al 1927-28 sarà determinata con altro provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuriati - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1928 - Anno VI

Atti del Governo, registro 276, foglio 68. - Casati.