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REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1928, n. 1817

Creazione di un Istituto per il credito navale. (028U1817)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 dicembre 1928, n. 3154 (in G.U. 21/01/1929, n.17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  13-8-1928 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di promuovere l'esercizio del credito navale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È costituito, con sede in Roma, un ente denominato «Istituto per il credito navale».

Esso ha lo scopo di concorrere all'incremento del naviglio mercantile nazionale ed all'intensificazione dei traffici marittimi mediante la concessione di mutui a favore di imprese private, di nazionalità italiana, che abbiano per oggetto l'esercizio della navigazione marittima.