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REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1928, n. 1590

Disposizioni relative agli studi universitari di ingegneria. (028U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  21-7-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1134;
Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di emanare disposizioni integrative e modificative di quelle vigenti sull'ordinamento degli studi universitari di ingegneria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il corso biennale di studi propedeutici di ingegneria può essere seguito, oltre che presso gli Istituti indicati nell'articolo 1 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, anche presso la Regia accademia militare di artiglieria e genio di Torino.

Il primo anno del corso triennale di studi di applicazione può essere seguito anche presso la Regia accademia navale di Livorno.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei Ministri interessati, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze, saranno stabilite le norme, anche di carattere complementare e integrativo, per l'istituzione ed il funzionamento del corso propedeutico presso la Regia accademia militare e del primo anno del corso di applicazione presso la Regia accademia navale; nonché quelle transitorie occorrenti per disciplinare la carriera scolastica degli attuali allievi delle Accademie suddette e le condizioni per l'ammissione di essi e degli ufficiali provenienti dai corsi delle Accademie medesime ai corsi di applicazione.