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LEGGE 15 marzo 1928, n. 833

Conversione in legge, con aggiunte e modifiche, del R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso dl disastri tellurici o di altra natura. (028U0833)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-4-1928 al: 21-12-2008
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, recante disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, aggiungendovi il seguente art. 29-bis e modificando l'art. 38 nel modo risultante dal testo seguente:

Art. 29-bis.

L'obbligo prescritto dall'art. 8 della legge 17 aprile 1925, n. 473, alle imprese che eseguiscono lavori in località limitrofe a quelle dove è avvenuto il disastro, è esteso a tutte le aziende industriali e minerarie più o meno prossime.

Il compenso da corrispondere a queste aziende sarà determinato da un Comitato speciale nominato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 38


L'art. 14 della legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per le comunicazioni, emanerà le norme per l'applicazione del presente decreto e per l'apprestamento e la dislocazione dei materiali da impiegarsi in caso di pubbliche calamità.

Nelle norme di cui al comma precedente saranno incluse tutte le disposizioni di carattere regolamentare contenute nella presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico la legge 17 aprile 1925, n. 473, con le altre disposizioni contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuriati - Volpi
Ciano - Belluzzo - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.