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REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2846

Modificazioni allo statuto della Regia università di Genova. (027U2846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/04/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-4-1928
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, col  quale  viene
approvato lo statuto della Regia universita' di Genova; 
 
  Vedute le  proposte  di  modificazioni  allo  statuto  fatte  dalle
autorita' accademiche di detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                             Articolo 1. 
 
  Lo statuto della Regia universita' di Genova, approvato col  Nostro
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e' modificato come segue: 
 
  Art. 1. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «L'Universita' di Genova comprende le seguenti Facolta' e Scuole: 
 
    Facolta' di giurisprudenza; 
 
    Facolta' di medicina e chirurgia; 
 
    Facolta' di lettere e filosofia; 
 
    Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali; 
 
    Scuola speciale di geografia; 
 
    Scuola di farmacia. 
 
  Alla Facolta' di medicina e  chirurgia  sono  annesse  le  seguenti
Scuole di perfezionamento: 
 
    in ostetricia e ginecologia; 
 
    in pediatria; 
 
    in oftalmojatria e oculistica; 
 
    in dermosifilopatia; 
 
    in otorinolaringojatria; 
 
    in radiologia medica; 
 
    in medicina legale e delle assicurazioni sociali. 
 
  Alla Facolta' di lettere  e  filosofia  e'  annessa  la  Scuola  di
perfezionamento in filologia moderna. 
 
  Alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' annesso
il biennio propedeutico agli studi di ingegneria». 
 
  Art. 2. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «La  Facolta'  di  giurisprudenza   conferisce   due   lauree:   in
giurisprudenza e in scienze politiche, economiche e sociali. 
 
  La Facolta' di  lettere  e  filosofia  conferisce  due  lauree:  in
lettere e in filosofia. 
 
  La Facolta'  di  medicina  e  chirurgia  conferisce  la  laurea  in
medicina e chirurgia. 
 
  La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e  naturali  conferisce
sei lauree: 
 
    in matematica; 
 
    in fisica; 
 
    in chimica; 
 
    in scienze naturali; 
 
    mista in scienze fisiche e matematiche; 
 
    mista in scienze naturali e chimiche. 
 
  La Scuola speciale di geografia conferisce la laurea in geografia. 
 
  La Scuola di farmacia conferisce la laurea in chimica e farmacia  e
il diploma in farmacia. 
 
  Le Scuole di perfezionamento annesse alla Facolta'  di  medicina  e
chirurgia conferiscono il diploma di specialista a norma dello art. 4
del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
  La Scuola di perfezionamento in filologia moderna conferisce: 
 
    a)  diploma  di  perfezionamento  in  ciascuna  delle  lingue   e
letterature straniere in essa insegnate; 
 
    b) diploma  di  perfezionamento  in  letteratura  italiana  e  in
letterature neolatine». 
 
  Art. 5, comma 1°. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «Gli iscritti alle  Scuole  di  perfezionamento,  ad  eccezione  di
quelle annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono tenuti  al
pagamento delle tasse sotto indicate:». 
 
  Art.  19.  -  All'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'   di
giurisprudenza si aggiunga: 
 
  «25. Diritto aereonautico». 
 
  Art. 27. - Si sostituisca col seguente: 
 
  «L'esame di laurea consiste nella presentazione e nella discussione
di una dissertazione scritta sopra argomento  strettamente  attinente
alla laurea cui si aspira, e nella esposizione orale e discussione di
due argomenti su materie appartenenti  a  gruppi  diversi  da  quello
della dissertazione scritta. 
 
  «Le materie si intendono  a  tale  riguardo  ripartite  in  quattro
gruppi: diritto privato,  diritto  pubblico  (comprendente  anche  la
filosofia del diritto e la medicina legale), storia, economia. 
 
  «La dissertazione, in tre copie, e l'indicazione dei temi orali  in
tre copie,  devono  essere  depositate  in  segreteria  non  meno  di
quindici giorni prima dell'inizio degli esami di laurea». 
 
  Art.  43.  -  Di  seguito  a  questo  articolo  si  aggiungano   le
disposizioni seguenti: 
 
       «Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso l'istituto di clinica ostetrico-ginecologica e' istituita la
Scuola di perfezionamento in ostetricia  e  ginecologia,  che  ha  lo
scopo di conferire la necessaria coltura e competenza  a  coloro  che
vogliono dedicarsi all'esercizio della specialita'.  Il  diploma  che
viene rilasciato in seguito ad esame da' diritto  alla  qualifica  di
«specialista in  ostetricia  e  ginecologia»  a  norma  del  disposto
dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
      a) Corso di clinica ostetrico-ginecologica  nel  quale  saranno
richiamate le nozioni  fondamentali  di  anatomia,  fisiologia  degli
organi femminili e la patologia dei  processi  morbosi  dei  genitali
femminili, e saranno illustrati casi clinici. 
 
      b) Lezioni di propedeutica e diagnostica ostetrico-ginecologica
con esercitazioni diagnostiche pratiche. 
 
      c) Lezioni di anatomia e istologia patologica speciale. 
 
      d)  Lezioni  di  terapia  generale  ostetrico-ginecologica  con
speciale riferimento alla terapia fisica. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di anni quattro. 
 
  Ogni iscritto deve prestare servizio di interno nella  clinica  per
la durata di almeno un biennio. 
 
                              Art. ... 
 
  Oltre ai corsi di cui all'art. ... gli iscritti hanno l'obbligo  di
frequentare quelle lezioni  o  quei  corsi  integrativi  che  fossero
indicati dal direttore della Scuola. 
 
                              Art. ... 
 
  Al corso sono iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
Le tasse sono  quelle  prescritte  per  la  Facolta'  di  medicina  e
chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla fine del corso gli allievi devono presentare una tesi  scritta
che viene discussa davanti  la  Commissione  esaminatrice  e  debbono
sostenere una prova teorica ed una prova clinica. 
 
                              Art. ... 
 
  La Commissione esaminatrice e' composta di cinque membri,  nominati
dal preside, e cioe' del direttore della  Scuola,  di  un  professore
appartenente ad altra  Universita',  di  due  professori  di  materia
affine e di un libero docente in clinica ostetrico-ginecologica. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli allievi che hanno  ottenuto  l'approvazione  nell'esame  viene
rilasciato il diploma di perfezionamento, che conferisce la qualifica
di specialista in ostetricia e ginecologia. 
 
               Scuola di perfezionamento in pediatria. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso l'istituto di clinica pediatrica e' istituita la  Scuola  di
perfezionamento in  pediatria,  che  ha  lo  scopo  di  conferire  la
necessaria competenza a coloro che vogliono  dedicarsi  all'esercizio
della medicina infantile. Il diploma, che viene rilasciato in seguito
ad esame, da' diritto alla qualifica di specialista  in  pediatria  a
norma dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
  Corso completo di clinica pediatrica concernente  la  fisiologia  e
patologia del lattante, le  malattie  comuni  e  quelle  infettive  e
contagiose dell'infanzia. 
 
    Fisiologia e patologia della crescenza. 
 
    Fondamenti di ortopedia e di terapia fisica. 
 
    Malattie   piu'   comuni   cutanee,   oculari   e    rinofaringee
dell'infanzia. 
 
    Nozioni di neuropsichiatria infantile. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di  due  anni.  L'insegnamento  ha  carattere
essenzialmente dimostrativo e pratico. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli inscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto
il biennio il corso di clinica pediatrica e per il primo anno i corsi
speciali integrativi sopra  indicati.  Gli  iscritti  inoltre  devono
prestare regolare servizio come interni nella clinica pediatrica. 
 
                              Art. ... 
 
  Al  corso  possono  inscriversi  solo  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo   hanno   frequentato
regolarmente sono ammessi a due prove di esame, e cioe' ad una  prova
teorica con la presentazione e discussione di  una  tesi  scritta  di
indole pediatrica e ad una prova pratica al letto del malato. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame e' dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside  e
composta di cinque membri, fra i quali  il  direttore  della  clinica
pediatrica, un professore di ruolo in pediatria di altra Universita',
due professori di ruolo nelle materie professate nella  Scuola  o  di
materie affini ed un libero docente in pediatria. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli allievi che hanno  ottenuto  l'approvazione  nell'esame  viene
rilasciato il diploma di specialista in pediatria. 
 
      Scuola di perfezionamento in oftalmojatria e oculistica. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso l'istituto di clinica oculistica e' istituita la  Scuola  di
perfezionamento per la specializzazione in oftalmojatria e oculistica
che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza  a  coloro  che
vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio di questa branca  della
medicina. 
 
  Il diploma che viene rilasciato in seguito  ad  esame  da'  diritto
alla qualifica di specialista oculista a norma dell'articolo 4 del R.
decreto 31 dicembre 1928, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 
 
  Corso completo di fisiopatologia oculare, di clinica  oculistica  e
tecnica operativa. 
 
  Corsi integrativi: 
 
    a) Istologia normale e patologia dell'occhio. 
 
    b) Sintomi oculari nelle affezioni generali dell'organismo. 
 
    c) Esercitazioni di operazioni oculari. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di anni tre ed  ha  carattere  essenzialmente
dimostrativo e pratico. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per  tutto
il  triennio  solare  il  corso  di  clinica  oculistica,   i   corsi
integrativi,  l'ambulatorio,  i  reparti  clinici  e   la   sala   di
operazioni, prestando regolare servizio come interni nella clinica. 
 
                              Art. ... 
 
  Al  corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina   e
chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo   hanno   frequentato
regolarmente sono ammessi a dare l'esame, consistente  in  una  prova
teorica con la presentazione e discussione di  una  tesi  scritta  su
argomento di oculistica ed in una prova pratica al letto del malato. 
 
  Gli iscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole  servizio
per almeno quattro anni nella clinica oculistica, e  che  durante  il
corso abbiano pubblicato lavori scientifici  eseguiti  nella  clinica
stessa, saranno esentati dal presentare e discutere la tesi scritta. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame e' dato davanti  ad  una  Commissione  composta  di  cinque
membri fra i quali il titolare della Cattedra quale presidente  della
Commissione,  un  professore   di   clinica   oculistica   in   altra
Universita', due professori di ruolo della Facolta' di materia affine
ed un libero docente. 
 
           Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso l'istituto di  clinica  dermosifilopatica  e'  istituita  la
Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia  che  ha  lo  scopo  di
conferire la necessaria competenza a coloro  che  vogliono  dedicarsi
all'esercizio della specialita' dermosifilopatica.  Il  diploma,  che
viene rilasciato, in seguito ad esame, da' diritto alla qualifica  di
specialista in dermosifilopatia, a norma dell'art. 4 del  R.  decreto
31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
    a)  Corso  di  clinica  dermosifilopatica,  nel   quale   saranno
richiamate le nozioni fondamentali di anatomia e di fisiologia  della
pelle, la semejotica e la diagnostica generale, la patologia speciale
dei processi morbosi cutanei e venerei,  e  saranno  illustrati  casi
clinici scelti tra i malati degenti nella clinica o frequentanti  gli
ambulatori della clinica stessa. 
 
    b) Esercitazioni diagnostiche. 
 
    c)  Corso   ed   esercitazioni   di   anatomia   patologica,   di
batteriologia, di micologia,  di  ricerche  biologiche  nei  processi
cutanei e venerei. 
 
    d) Nozioni ed esercitazioni di terapia fisica. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di  due  anni.  L'insegnamento  ha  carattere
essenzialmente dimostrative e pratico. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per  tutto
il biennio i  corsi  e  le  esercitazioni  sopra  dette,  nonche'  di
frequentare quelle lezioni o quei brevi corsi integrativi che fossero
indicati dal direttore della  Scuola.  Gli  iscritti  inoltre  devono
prestare   regolare   servizio    come    interni    nella    clinica
dermosifilopatica. 
 
                              Art. ... 
 
  Al  corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina   e
chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo   hanno   frequentato
regolarmente sono  ammessi  all'esame,  che  consiste  in  una  prova
teorica   con   discussione   di   una   tesi   scritta   di   indole
dermosifilopatica e in una prova clinica  corredata  dalle  opportune
indagini di laboratorio. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame e' dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside, e
composta di cinque membri, e cioe' del direttore della Scuola, di  un
professore della materia appartenente ad altra  Universita',  di  due
professori di materia affine  e  di  un  libero  docente  di  clinica
dermosifilopatica. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli allievi che hanno  ottenuto  l'approvazione  nell'esame  viene
rilasciato il diploma di specialista in dermosifilopatia. 
 
         Scuola di perfezionamento in otorinolaringojatria. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso l'istituto di clinica otorinolaringojatrica e' istituita  la
Scuola   di    perfezionamento    per    la    specializzazione    in
otorinolaringojatria, che ha lo  scopo  di  conferire  la  necessaria
competenza a coloro che vogliono specialmente dedicarsi all'esercizio
di questa branca della medicina. 
 
  Il diploma che viene rilasciato in seguito  ad  esame  da'  diritto
alla  qualifica  di  specialista  in  otorinolaringojatria,  a  norma
dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
    Corso  completo  di  fisiopatologia   otorinolaringojatrica,   di
clinica otorinolaringojatrica e tecnica operativa. 
 
    Corsi integrativi: 
 
      a) Istologia normale e  patologia  dell'orecchio,  del  naso  e
della gola. 
 
      b) Sintomatologia delle  malattie  dell'orecchio,  del  naso  e
della gola. 
 
      c) Esercitazioni ed operazioni  delle  malattie  dell'orecchio,
del naso e della gola. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di tre anni ed  ha  carattere  essenzialmente
dimostrativo e pratico. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per  tutto
il triennio il corso di  clinica  otojatrica,  i  corsi  integrativi,
l'ambulat    orio,  i  reparti  clinici  e  le  sale  di  operazioni,
prestando regolare servizio come interni nella clinica. 
 
                              Art. ... 
 
  Al  corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina   e
chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo   hanno   frequentato
regolarmente sono ammessi a dare l'esame, che consiste in  una  prova
teorica con la presentazione e discussione di  una  tesi  scritta  su
argomento di otorinolaringojatria ed in una prova  pratica  al  letto
dell'ammalato. 
 
  Gli inscritti i quali abbiano prestato continuo e lodevole servizio
per almeno quattro anni nella clinica  otorinolaringojatrica,  o  che
durante il corso abbiano pubblicato lavori scientifici eseguiti nella
clinica stessa, sono esentati dal  presentare  e  discutere  la  tesi
scritta. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame e' dato davanti  ad  una  Commissione  composta  di  cinque
membri fra i quali il titolare della cattedra quale presidente  della
Commissione,  un  professore   di   otorinolaringojatria   in   altra
Universita', due professori di ruolo della Facolta' di materia affine
ed un libero docente. 
 
           Scuola di perfezionamento in radiologia medica. 
 
                              Art. ... 
 
  Presso  l'istituto  di  elettroterapia  e  radiologia   medica   e'
istituita la Scuola di perfezionamento in radiologia medica che ha lo
scopo di conferire la necessaria competenza  a  coloro  che  vogliono
dedicarsi all'esercizio  della  specialita'  radiologica  medica.  Il
diploma che viene rilasciato in seguito all'esame  da'  diritto  alla
qualifica di specialista in radiologia medica a norma dell'art. 4 del
R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 
 
    a) Corso di radiologia medica, nel  quale  si  daranno  anzitutto
necessarie  nozioni  sulla  fisica  dei  raggi  X  e  delle  sostanze
radioattive e sulla misura delle radiazioni. 
 
  Larga  parte  verra'  fatta  alla   radiodiagnostica   che   verra'
illustrata in tutti i suoi vari rami che riguardano sia  la  medicina
interna, come la chirurgia, come la specialita'. Dopo la  trattazione
dei principii della radiobiologia verra'  esposta  la  Röntgen  e  la
Radiumterapia generale e  speciale;  in  ultimo  sara'  dedicato  uno
speciale studio alla Radiopatologia, alla profilassi ed ai  mezzi  di
difesa e di protezione contro le radiazioni. 
 
  L'insegnamento sara'  teorico  pratico:  verranno  illustrati  casi
scelti fra gli ammalati degenti nelle cliniche e nell'ospedale di  S.
Martino o frequentanti l'ambulatorio di radiologia. 
 
    b) Esercitazioni diagnostiche e terapeutiche. 
 
    c) Esercitazioni di tecnica radiologica. 
 
  Il corso sara' completato da lezioni tenute da professori  titolari
della Facolta' di medicina di  Genova  su  argomenti  attinenti  alla
radiologia. 
 
                              Art. ... 
 
  Il corso ha la durata di  due  anni.  L'insegnamento  ha  carattere
essenzialmente dimostrativo e pratico. 
 
                              Art. ... 
 
  Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per  tutto
il biennio i corsi e le esercitazioni sopra dette. 
 
  Tutti gli iscritti debbono prestare regolare servizio nell'istituto
di elettroterapia e radiologia. 
 
                              Art. ... 
 
  Al  corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina   e
chirurgia. Le tasse da pagarsi sono quelle prescritte per la Facolta'
di medicina e chirurgia. 
 
                              Art. ... 
 
  Alla  fine  del  corso  gli  allievi  che  lo   hanno   frequentato
regolarmente sono  ammessi  all'esame,  che  consiste  in  una  prova
teorica con discussione di tesi scritta d'indole radiologica, in  una
pratica   di   interpretazione   radiodiagnostica,   radioscopica   e
radiografica, ed in una prova di tecnica radioterapeutica. 
 
  Gli iscritti che abbiano  prestato  servizio  continuo  e  lodevole
almeno per tre anni  nell'istituto  di  elettroterapia  e  radiologia
della R. universita'  di  Genova,  sono  esentati  dal  presentare  e
discutere la tesi scritta. 
 
                              Art. ... 
 
  L'esame e' dato davanti  ad  una  Commissione  composta  di  cinque
membri dei quali il titolare della cattedra, come  presidente;  degli
altri quattro, tre debbono essere professori di materia affine ed uno
libero docente in radiologia medica. 
 
                              Art. ... 
 
  Agli allievi che hanno  ottenuto  l'approvazione  nell'esame  viene
rilasciato il diploma di perfezionamento in radiologia  medica  e  di
specializzazione in questa branca della medicina. 
 
  Art. 81. - Di seguito a questo articolo, si aggiunga il seguente: 
 
  «Gli insegnamenti del biennio propedeutico agli studi di ingegneria
sono i seguenti: 
 
    1. Fisica sperimentale (biennale); 
 
    2.  Chimica  generale  ed  inorganica  con  elementi  di  chimica
organica; 
 
    3. Analisi algebrica; 
 
    4. Analisi infinitesimale; 
 
    5. Geometria analitica con elementi  di  geometria  projettiva  e
disegno; 
 
    6. Geometria descrittiva con applicazioni e disegno; 
 
    7. Meccanica razionale; 
 
    8. Disegno d'ornato e d'architettura (biennale); 
 
    9. Mineralogia con esercizi. 
 
  Lo studente che abbia frequentato e superato gli esami nelle  prime
otto materie dell'elenco precedente e' ammesso all'esame  di  licenza
il quale consiste in una prova grafica ed in una prova orale,  e  da'
adito  al  triennio  di  applicazione  presso  le   RR.   Scuole   di
ingegneria».