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REGIO DECRETO 8 dicembre 1927, n. 2776

Liquidazione dei contributi scolastici suppletivi dovuti dai Comuni delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928. (027U2776)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-3-1928 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 5 marzo 1923, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 7 giugno 1923, che lo modifica;
Veduti gli elenchi dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenchi compilati dal Regio provveditore agli studi di Torino;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Fedele - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 88. - Sirovich.