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REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1927, n. 2461

Modificazioni alla legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti. (027U2461)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 maggio 1928, n. 1240 (in G.U. 18/06/1928, n. 141).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1928 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre modificazioni ed aggiunte, da tempo reclamate, ad alcune disposizioni della legge anzidetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al primo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito il comma seguente:

« Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico o artistico ».