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REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1927, n. 2207

Nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari. (027U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 maggio 1928, n. 1350 (in G.U. 02/07/1928, n. 152).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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  • Articoli
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  • VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI.
    CAPO I.
    Comitato superiore di vigilanza.
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  • 6
  • Comitati di vigilanza nelle Colonie.
  • 7
  • RIDUZIONI DELLA TASSA DI ABBONAMENTO E VARIANTI ALLE TASSE SUGLI APPARECCHI RICEVENTI.
    ISTITUZIONE DI SPECIALI CONTRIBUTI DI ABBONAMENTO PER I COMUNI DEL REGNO NONCHÈ PER ALCUNE CATEGORIE DI PRIVATI E DI ENTI - NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL CONCESSIONARIO E PER L'EROGAZIONE DI QUELLE SPETTANTI ALLO STATO.
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  • SANZIONI PER GLI UTENTI CLANDESTINI.
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  • PRIVILEGI FISCALI.
    ESPROPRIAZIONE PER SCOPO DI PUBBLICA UTILITÀ.
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Testo in vigore dal:  13-12-1927 al: 20-2-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto, h. 1067, dell'8 febbraio 1923, e successive modificazioni;
Visto il decreto n. 2191, del 14 dicembre 1924;
Considerato il carattere di pubblica utilità del servizio di radioaudizione circolare in quanto esso risponde a scopi d'ordine educativo, artistico e culturale che interessano la generalità dei cittadini;
Riconosciuta la necessità e la urgenza ai fini del miglioramento e dello sviluppo del predetto servizio di stabilire nuove norme sia nei riguardi dell'ente concessionario che del controllo delle radioaudizioni, provvedendo in pari tempo ad una revisione delle tasse attualmente in vigore, alla applicazione di nuove sanzioni e alla istituzione di speciali forme di contributi di abbonamento per i Comuni del Regno, nonché per alcune categorie di privati e di enti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'economia Razionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio delle radioaudizioni circolari per l'Italia e le Colonie italiane del bacino del Mediterraneo è dato in concessione esclusiva, per là durata di 25 anni con decorrenza dal 15 dicembre 1927, ad uno speciale ente che avrà la denominazione di «Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche» (E.I.A.R.).

Per la concessione di cui è caso, il suddetto ente, che nel testo del presente decreto sarà indicato con l'abbreviazione «E.I.A.R.», dovrà assoggettarsi a tutte le condizioni specificate nel capitolato d'oneri allegato al presente decreto; nonché alle altre eventuali condizioni formanti oggetto di apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la «E.I.A.R.», e che sarà approvata con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni.