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REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1927, n. 1378

Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo. (027U1378)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/08/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 31 dicembre 1928, n. 3490 (in G.U. 22/03/1929, n.68).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-8-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1588, con cui furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1924 tra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra;
Ritenuta l'urgenza di provvedere sulle numerose dichiarazioni d'opzione per la cittadinanza italiana, presentate a termini dell'art. 34 del Trattato di pace di Losanna;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle isole italiane dell'Egeo, stabiliti all'estero, decide il Governatore delle isole stesse, il quale può in singoli casi respingerle.

Le decisioni del Governatore sono sottoposte all'approvazione del Ministero degli affari esteri.