stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 giugno 1927, n. 1070

Disposizioni varie sulla sanità pubblica. (027U1070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/1927 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-7-1927 al: 29-4-1929
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



All'art. 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 621, è sostituito il seguente:

Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;

di un naturalista;

di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;

di due dottori in chimica;

di due dottori in zooiatria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene.

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del Ministro per l'interno, durano in carica 3 anni e possono esere rinominati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'Amministrazione civile;

il direttore generale degli italiani all'estero;

un direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro per le colonie;

un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal Ministro per le corporazioni;

il generale medico capo dell'Esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'Esercito;

il generale medico capo dell'Armata;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della Marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

il presidente e il direttore generale dell'Istituto centrale di statistica;

il direttore generale dell'agricoltura;

il capo dell'ufficio centrale sanitario delle Ferrovie dello Stato;

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926. n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

Sono abrogati i primi tre comma, lettera a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36.

Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanità i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.

Il Ministro per l'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la Direzione generale della sanità pubblica il quale non avrà voto.