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REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1927, n. 641

Disposizioni concernenti la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari, e la dispensa dal servizio dei maestri elementari. (027U0641)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/05/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 19 febbraio 1928, n. 395 (in G.U. 16/03/1928, n. 64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni relative al personale direttivo ed insegnante delle pubbliche scuole elementari;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà ai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e che hanno non meno di 60 classi con maestro proprio, di nominare il direttore centrale o il direttore didattico comunale, oltre che nei modi previsti dall'art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, scegliendolo tra coloro che esercitano servizio ispettivo per l'istruzione elementare alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, o tra persone anche estranee ai ruoli dell'Amministrazione scolastica statale, fornite di abilitazione all'ufficio di direttore didattico o di ispettore scolastico, o tra quelle fornite di laurea in lettere o in filosofia o di diploma per l'insegnamento negli istituti medi rilasciato dagli Istituti superiori di magistero, anche se sprovviste del titolo di abilitazione all'ufficio suddetto, le quali tutte per la loro preparazione diano affidamento di saper degnamente esercitare le funzioni direttive.

La deliberazione di nomina diviene esecutiva dopo che sia intervenuta l'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.