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REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1926, n. 2479

Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica. (026U2479)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 1928, n. 1624 (in G.U. 25/07/1928, n.172).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1927 al: 22-1-1933
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di addivenire alla disciplina della importazione e della esportazione di energia elettrica;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Senza formale autorizzazione, da darsi nei modi previsti dal presente decreto, l'importazione e la esportazione di energia elettrica sono vietate.