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REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 187

Autorizzazione agli Istituiti di credito-fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata. (027U0187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2537 (in G.U. 16/01/1928, n. 12).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-2-1927 al: 31-12-1993
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 466, sul credito-fondiario;
Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592, portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato col R decreto 5 maggio 1910, n. 472;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, numero 1242, che autorizza gli istituti di credito fondiario ad accordare, nelle regioni danneggiate dalla guerra, mutui fondiari per ricostruire e riparare fondi urbani e per mettere in istato di coltivazione quelli rustici;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta l'urgente necessità di dettare norme per il collocamento all'estero di cartelle fondiarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per l'economia nazionale e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Istituti che esercitano il credito fondiario possono essere autorizzati, con decreto Reale, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, a concedere nel Regno mutui in cartelle fondiarie (obbligazioni), da emettersi direttamente o per il tramite di un apposito Istituto, nella moneta e nella lingua estera, al saggio e nel taglio che saranno approvati cen decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale.