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REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2389

Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. (026U2389)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1927
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1928, n. 833 (in G.U. 28/04/1928, n. 100).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1927 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per l'interno, la guerra, la marina, l'aeronautica e le corporazioni, e coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Appena le segnalazioni di un disastro tellurico o di altra calamità che abbia recato gravi danni in una zona del territorio nazionale giungono al Ministro per i lavori pubblici, questi ne dà notizia al Capo del Governo ed a tutti i Ministri.

Le unità navali della Regia marina munite di impianto radiotelegrafico e le stazioni semaforiche devono ricevere e trasmettere senza indugio al Ministero della marina le segnalazioni riguardanti l'avvenuto disastro.

Il Ministero della marina comunica immediatamente l'integrale contenuto dei dispacci al Ministero dei lavori pubblici.