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REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1345

Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie. (026U1345)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1926
L' errata corrige (in G.U. 14/08/1926, n. 188) ha modificato il tipo provvedimento da Regio decreto a Regio decreto-legge.
Il Regio D.L. 13 febbraio 1927, n. 285, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2431, ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 26/01/1923.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1926 al: 13-8-1926
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessita assoluta e l'urgenza di adottare speciali provvidenze per i militari in servizio della Regia aeronautica colpiti da incidenti di volo;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ai militari che prestano servizio di volo nella Regia aeronautica i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla annessa tabella vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati nella Regia aeronautica, in servizio di volo.

Nel computo degli anni di servizio di volo, ai fini della disposizione del precedente comma, la frazione di mesi sei e giorni uno è calcolata per un anno intero.

Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di allenamento o di addestramento previste dal R. decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sarà aumentato di tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento.