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REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1331

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (026U1331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1926
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132 (in G.U. 11/07/1927, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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  • Organizzazione provvisoria dell'Associazione.
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  • Norme concernenti la cessione, la sostituzione o l'impianto degli apparecchi per la combustione, dei generatori di vapore e dei motori termici.
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  • Disposizioni penali.
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Testo in vigore dal:  11-8-1926 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato: «Associazione nazionale per il controllo della combustione».

Detto consorzio ha il compito:

a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati;

c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità, siano ad esso deferite.