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REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1926, n. 1331

Costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione. (026U1331)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1926
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1132 (in G.U. 11/07/1927, n. 158).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/09/2015)
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Testo in vigore dal: 24-9-2015
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti la legge 23 dicembre 1888,  n.  5888,  ed  il  regolamento  7
novembre 1920, n. 1691; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita'  urgente  ed  assoluta  di  disciplinare  il
controllo sulla combustione; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto col Nostro Ministro  Segretario  di
Stato per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas  e  degli
apparecchi  e  degli  impianti  di  combustione,  e'  costituito   un
consorzio  obbligatorio  nazionale,  con  sede  in  Roma  e   sezioni
regionali, avente personalita' giuridica,  denominato:  «Associazione
nazionale per il controllo della combustione». 
 
  Detto consorzio ha il compito: 
 
    a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col
regolamento, alla applicazione  delle  norme  che  con  esso  saranno
emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza
degli apparecchi e degli impianti suddetti; 
 
    b) di diffondere la conoscenza  e  facilitare  l'applicazione  di
sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati; 
 
    c) di esercitare le altre funzioni  che,  in  relazione  a  dette
finalita', siano ad esso deferite. 
                                                                ((9)) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.  81,  come  modificato  dal  D.Lgs.  14
settembre 2015, n. 151, ha disposto (con l'art. 73-bis, comma 1)  che
"All'Allegato A annesso al decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e'
soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927, n. 1132
e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9  luglio
1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  giugno
1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008".