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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 1233

Uso di speciali macchine per la francatura delle corrispondenze postali. (026U1233)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 10 maggio 1928, n. 1128 (in G.U. 09/06/1928, n. 134).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-7-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il nuovo testo unico delle leggi postali, approvato col R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, e le successive modificazioni;
Visti la Convenzione e gli Accordi internazionali firmati a Stoccolma addì 28 agosto 1924, mandati in vigore col R. decreto-legge n. 1428 del 29 luglio 1925, approvato con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Riconosciuta la necessità e l'assoluta urgenza di autorizzare l'uso delle macchine per la francatura delle corrispondenze postali;
Udito il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le tasse postali per la francatura totale o parziale delle corrispondenze, comprese le raccomandate e le assicurate, possono essere pagate dai mittenti, preventivamente autorizzati dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, mediante l'applicazione, sulle rispettive sopracarte, di impronte di valore equivalente impresse con macchine affrancatrici approvate dall'Amministrazione stessa.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le condizioni per l'approvazione delle macchine affrancatrici, e le modalità e i limiti del loro uso.