stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1926, n. 679

Approvazione dell'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali. (026U0679)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 marzo 1927, n. 293 (in G.U. 16/03/1927, n. 62).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
Testo in vigore dal:  1-1-1926 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati comunali;
Visto il testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968;
Vista la legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349, recante miglioramenti transitori nel trattamento di quiescenza degli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1919, riguardante l'estensione ai territori annessi delle disposizioni concernenti la Cassa di previdenza;
Riconosciuta l'assoluta urgenza di provvedere alla riforma della Cassa di previdenza apportando definitivi miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli iscritti anche nei riguardi dei salariati, per i quali dal 1° gennaio 1926 hanno inizio le liquidazioni di indennità e di pensioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Al testo unico delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli Enti locali, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, e sue successive modificazioni, nonché alla legge 11 giugno 1916, n. 720, che provvede al trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati, e sue successive modificazioni, è sostituito l'unito «Ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e dei salariati degli Enti locali» visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, insieme alle allegate norme e tabelle A, B e C.