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REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 474

Modificazione al R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti del Regno. (026U0474)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1926 al: 5-6-1934
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato col R. decreto 29 marzo 1923, n. 899, che detta norme per la concessione del permesso di ancoraggio alle navi da guerra estere nei porti e nei mari del Regno e delle Colonie;
Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Sulla

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le colonie e per la guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Il penultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 28 maggio 1922, n. 860, modificato con l'articolo unico, n. 1, del R. decreto 29 marzo 1923, n. 899, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Tale obbligo si estende anche agli ancoraggi di Napoli, Zara e Tripoli, nonché a qualsiasi altro ancoraggio dello Stato e delle Colonie, nel quale trovisi una Regia nave in condizioni di restituire il saluto».

Nel secondo comma del predetto art. 8 le parole «e le isole di Cherso e Lussin», dopo la parola «Pola», sono cancellate:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Lanza di Scalea.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1926.

Atti del Governo, registro 246, foglio 174. - Coop