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REGIO DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1926, n. 177

Norme relative alla scelta del personale direttivo e insegnante delle scuole italiane all'estero. (026U0177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-2-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quello per l'istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Per provvedere ai posti di maestro e di direttore vacanti nelle Regie scuole elementari e nei Regi giardini d'infanzia all'estero, si applicheranno le norme dell'art. 16 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, relative ai professori e capi di istituto delle scuole medie, estendendole al personale insegnante e dirigente delle pubbliche scuole elementari del Regno amministrate dai Regi provveditorati agli studi.

Potranno essere nominati direttori delle Regie scuole elementari all'estero, anche gli insegnanti delle scuole medesime, i quali siano riusciti vincitori in concorsi a posti di direttore didattico governativo nelle scuole del Regno.