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REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 133

Disposizioni relative al personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi di antichità. (026U0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 novembre 1926, n. 2227 (in G.U. 13/01/1927, n. 9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  26-2-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3161;
Veduto il Nostro decreto 4 settembre 1925, n. 2336;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trasferire in soprannumero nel grado di restauratore principale uno degli assistenti principali collocati in tale grado a norma dell'art. 42 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 3164, e di conferire il posto vacante assistente principale, su designazione del Consiglio di amministrazione, ad uno degli impiegati già collocati nel grado di primo assistente in base al citato articolo.

Ai provvedimenti emanati in base al presente articolo è applicabile il disposto dell'art. 62 del citato R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164.

Il posto in soprannumero nel grado di restauratore principale sarà assorbito in occasione della prima vacanza che si verificherà in tale grado.