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REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2514

Determinazione del posto di anzianità per gli ingegneri del cessato Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, trasferiti al Regio Corpo del Genio civile. (025U2514)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262 (in G.U. 28/07/1926, n. 173).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-2-1926 al: 21-12-2008
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Gli ingegneri passati, per effetto del R. decreto 26 giugno 1921, n. 1557, al Real corpo del Genio civile dal soppresso Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, saranno collocati nel grado 9° nell'ordine di anzianità al posto che loro spetta, secondo la data di nomina al grado ricoperto al 25 novembre 1921.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuriati - Volpi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 febbraio 1926.

Alti del Governo, registro 245, foglio 21. - Faini.