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LEGGE 31 gennaio 1926, n. 108

Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza. (026U0108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1926 al: 15-8-1992
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionate e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Oltre che nei casi indicati nell'alt. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra, a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

La perdita della cittadinanza è pronunziata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un direttore generale del Ministero degli esteri designato dal Ministro per gli affari esteri, e di due magistrati d'appello designati dal Ministro per la giustizia.

Alla perdita della cittadinanza può essere aggiunto, su conforme parere della Commissione di cui sopra, il sequestro nei casi più gravi la confisca dei beni.

Nel decreto che pronunzia il sequestro è stabilita la durata dì esso e la destinazione delle rendite dei beni.

Sull'efficacia del provvedimento di sequestro o di confisca non ha alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita dal proprietario dei beni.

La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e dignità spettanti all'ex-cittadino.

La perdita della cittadinanza pronunziata a termini di questa legge non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge o dei figli dell'ex-cittadino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Rocco.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.