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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 83

Aumento del limite massimo del compenso annuo per i diritti di commissione e spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario. (026U0083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-2-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 16 luglio 1905 n. 616, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Negli articoli 27 e 85 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, al limite massimo di L. 0.45 per il compenso annuo per diritti di commissione e spese di amministrazione a favore degli istituti di credito fondiario è sostituito, per i mutui concessi a datare dal 1°gennaio 1926, il limite massimo di una lira per cento.