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REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 20

Disposizioni per la concessione della decorazione della «Stella al Merito del Lavoro» (026U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 maggio 1926, n. 898 (in G.U. 07/06/1926, n. 130).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1926 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365, e 25 gennaio 1925, n. 120, concernenti la decorazione della «Stella al Merito del Lavoro»;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La decorazione della «Stella al Merito del Lavoro», istituita con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, potrà essere concessa ai lavoratori manuali, i quali siano occupati nel territorio del Regno e delle Colonie ed abbiano i requisiti prescritti dal suddetto decreto, ancorché dipendenti da aziende appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai corpi morali.