stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2260

Delega al Governo del Re della facoltà di emendare il Codice penale, il Codice di procedura penale, le leggi sull'ordinamento giudiziario e di apportare nuove modificazioni e aggiunte al Codice civile. (025U2260)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-1-1926 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Il Governo è autorizzato:

1° a modificare nel Codice penale le disposizioni concernenti il sistema delle pene, gli effetti e l'esecuzione delle condanne penali, le cause che escludono e diminuiscono l'imputabilità, la recidiva, l'estinzione dell'azione e delle condanne penali e le disposizioni concernenti i singoli reati e le pene ad essi relative, per adeguarle alle nuove esigenze della vita economica e sociale, nonché ad emendare gli articoli del Codice stesso che danno luogo a questioni tradizionali o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

2° a modificare le disposizioni del Codice di procedura penale, tenendo conto degli inconvenienti messi in luce dalla sua pratica applicazione, e ad emendare gli articoli che hanno dato luogo a controversie, o che comunque siano riconosciuti formalmente imperfetti;

3° a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, e le altre leggi concernenti l'ordinamento del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi Codici di procedura civile e di procedura al penale, e a pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario;

4° a coordinare le nuove disposizioni del Codice penale, del Codice di procedura penale e delle leggi sull'ordinamento giudiziario con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi, incorporando, ove occorra, nei due Codici e nel testo unico sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni delle leggi speciali, e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato.