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REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. 1196

Attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi relative all'esercizio del bilancio. (025U1196)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1925 al: 26-6-1945
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 2 o 8 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica;
Riconosciuta la necessità di specificare le attribuzioni del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per quanto ha tratto all'esercizio del bilancio;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Spetta al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese, cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;

c) approvare i contratti ad asta pubblica, o a licitazione privata, quando l'importo non superi le L. 100,000, e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le lire 50,000 e relative variazioni;

d) approvare la esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 30,000;

e) autorizzare liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 50,000;

f) autorizzare transazioni di vertenze quando ciò cui l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 20,000;

g) approvare gli aumenti periodici di stipendio al personale;

h) approvare le norme e le tariffe per la esecuzione di lavori a cottimo, e la concessione di sussidi e premi di operosità al personale, nei limiti di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;

i) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 50,000;

l) prendere i provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuità, regolarità e sicurezza del servizio;

m) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Consiglio di amministrazione.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, e con l'approvazione del Ministro potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facoltà ad altri funzionari dipendenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1925.

Atti del Governo, registro 238, foglio 123. - Casati.