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REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1925, n. 1047

Disposizioni inerenti alle Borse. (025U1047)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1925 al: 30-6-1998
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Veduti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 14 maggio 1925, n. 601, e il regolamento approvato con R decreto 9 aprile 1925, n. 476, recanti nuove norme circa la nomina degli agenti di cambio e l'ordinamento delle Borse di commercio;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Fermo restando quanto dispongono l'art. 2 del R. decreto legge 7 marzo 1925, n. 222, e l'art. 4 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 601, circa l'ammontare dei depositi cauzionali e la costituzione dei fondi di garanzia per gli agenti di cambio iscritti nei ruoli delle Borse di commercio di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste, il deposito cauzionale individuale degli agenti di cambio iscritti nei ruoli delle Borse di commercio di Bologna, Palermo e Venezia è ridotto all'ammontare di L. 150,000, e per gli agenti di cambio iscritti presso le altre Camere di commercio, il deposito cauzionale è ridotto a L. 100,000.