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REGIO DECRETO-LEGGE 2 aprile 1925, n. 383

Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza. (025U0383)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 25 marzo 1926, n. 742 (in G.U. 10/05/1926, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1925 al: 15-12-2009
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Art. 1




Le forze armate in servizio della pubblica sicurezza comprendono:
1° l'arma dei carabinieri Reali;

2° il corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

3° la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il cui impiego è regolato dal R. decreto 5 agosto 1924, n. 1292.