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REGIO DECRETO 4 gennaio 1925, n. 75

Estensione al personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successivi provvedimenti integrativi e modificativi. (025U0075)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/02/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-2-1925 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, che estende il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale ex regime;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il personale ex regime addetto ai servizi metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi, già assimilato al personale analogo del Regno in base al R. decreto 7 marzo 1924, numero 411, sarà assegnato ai gruppi e ai gradi che trovano corrispondenza in quelli dei ruoli dell'ordinamento gerarchico del personale dello Stato approvato con R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Tale assegnazione verrà fatta secondo le norme generali contenute nell'anzidetto decreto n. 2395 e successive modificazioni, in quanto applicabili al personale di cui al precedente comma per il quale l'anzianità nel nuovo grado è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le disposizioni dell'art. 49 del decreto stesso modificate dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi delle predette disposizioni, è tenuto altresì conto degli aumenti d'anzianità che, in esecuzione del R. decreto 7 marzo 1924, n.411, spettano nel grado rivestito alla data d'attuazione del presente decreto, secondo le determinazioni ministeriali d'assimilazione economica del personale medesimo.

L'anzianità di grado così stabilita vale anche agli effetti dell'art. 196 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esclusi però il computo delle abbreviazioni di periodo e degli aumenti d'anzianità diversi da quelli indicati nel comma precedente.